mercoledì 11 giugno 2008

Intercettazioni telefoniche e ambientali


Come ho scritto in un mio precedente post del 30 maggio, pubblicato anche dalla redazione di Tocque-ville, riprendendo altri argomenti trattati in un altro mio post del 20 maggio [Ascoltare, leggere, vedere... Capire...], è importante per comprendere le notizie conoscere in concreto l'argomento oggetto dell'interesse e della notizia. In questi giorni si parla delle modifiche da apportare, con un disegno di legge, alla regolamentazione delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Ben vengano se, come dice anche il Presidente della Repubblica, è un'esigenza sentita nel Paese. Di qualsiasi legge o articolo di codice può esserci il bisogno di una revisione o di aggiustamenti. Attualmente le intercettazioni telefoniche e ambientali sono regolate dal Capo IV, "Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", del Titolo III, "Mezzi di ricerca della prova", del Codice di procedura penale. A leggerne il testo sembra che ci siano sufficienti garanzie.
Piuttosto che di regole e di disegni di legge, credo ci vorrebbe il buon senso che deve accompagnare sempre l'attività di coloro che fanno uso delle leggi e dei codici. 




Quanto ai costi delle intercettazioni esistono parecchi modi per risparmiare: utilizzo di mezzi propri, gratuità del servizio reso dai concessionari di telecomunicazioni, per esempio. Da noi, sembrerebbe, le intercettazioni sono in numero maggiore che in altri Paesi. Ma è soltanto che da noi tutte le intercettazioni devono essere autorizzate, mentre in altri Paesi del mondo occidentale a farle non è soltanto l'Autorità giudiziaria ma anche la Polizia, il servizio ambulanze, i vigili del fuoco, la Borsa ecc. Da noi, almeno, se ne conosce il numero esatto.
Il problema, ancora una volta, non può essere affidato a posizioni demagogiche. Da combattere è l'utilizzo improprio e intollerabile, in un Paese che si possa definire civile, che si fa delle intercettazioni stesse. Il disegno di legge piuttosto che ridurre gli ambiti per i quali consentire le intercettazioni dovrebbe orientarsi a punire, senza che ciò debba essere inteso come un bavaglio alla libertà di informare, la pubblicazione di quanto non attinente a una indagine della quale si intende dare notizia. E' un problema di uso. La privacy di qualsiasi individuo finisce nel momento in cui viola le leggi dello Stato. Ma non in tutti gli altri aspetti della sua vita privata. Questa violazione della privatezza deve essere aspramente combattuta, e soltanto questa.
TITOLO III Mezzi di ricerca della prova
CAPO IV Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art.266 Limiti di ammissibilità
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.

Art.266-bis Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
Art.267 Presupposti e forme del provvedimento
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’art. 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini [66]. 1-bis[67]. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’articolo 203. 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. 4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (57). 5. In apposito registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.
Art.268 Esecuzione delle operazioni
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. 2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. 3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica (90 att.). Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. 3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. 5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. 7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.
Art.269 Conservazione della documentazione
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione. 2. Salvo quanto previsto dall’art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’art. 127. 3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale.
Art.270 Utilizzazione in altri procedimenti
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (380). 2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell’art. 268 commi 6, 7 e 8. 3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
Art.271 Divieti di utilizzazione
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3. 2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’art. 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato (253).

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